Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato

 

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della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 533 del 1993», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale, salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. I trecentonove seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
      2. Il territorio di ciascuna regione è ripartito in collegi uninominali, pari al numero dei seggi assegnati a ognuna di esse.
      3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.
      4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono quelli definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422».

      2. L'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi».

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia l'articolo 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.
      4. L'articolo 8 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 8. - 1. I partiti o i gruppi politici organizzati nonché i singoli candidati

 

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che intendono presentare candidature per la elezione del Senato della Repubblica devono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno o i contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le candidature medesime, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni».

      5. L'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - 1. La dichiarazione di presentazione delle candidature per i singoli collegi è fatta dai singoli candidati con l'accettazione della candidatura.
      2. A pena di nullità della elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio o la candidatura contestuale al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati.
      3. Per ogni candidato devono essere indicati cognome, nome, luogo e data di nascita, il collegio per il quale si presenta e con quale dei contrassegni depositati presso il Ministero dell'interno intende contraddistinguersi.
      4. La dichiarazione di presentazione della candidatura di collegio deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.
      5. La dichiarazione di presentazione deve essere sottoscritta da almeno 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio.
      6. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza costituzionale di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.
      7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.
      8. La documentazione relativa alle candidature deve essere presentata per ciascuna

 

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regione alla cancelleria della Corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaquattresimo giorno antecedente quello della votazione».

      6. L'articolo 10 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 10. - 1. L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate nei termini e nelle forme prescritte.
      2. Il singolo candidato o il suo delegato può prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
      3. L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
      4. Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione delle candidature sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati.
      5. Contro le decisioni di eliminazione delle candidature, i delegati possono ricorrere all'ufficio elettorale centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      6. Per le modalità e i termini per la presentazione dei ricorsi nonché per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti e agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957».

      7. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 11. - 1. L'ufficio elettorale regionale, appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato ricorso, ricevuta la comunicazione della decisione dell'ufficio

 

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elettorale centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

          a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare ai candidati ammessi. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera d) secondo l'ordine risultato dal sorteggio;

          b) assegna per ciascun collegio un numero d'ordine a ciascun candidato secondo l'ordine di ammissione;

          c) comunica ai delegati le definitive decisioni adottate;

          d) procede, per ciascun collegio, per mezzo della prefettura - ufficio territoriale del Governo nel cui ambito ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale:

          1) alla stampa delle schede di votazione, recanti le generalità dei candidati e i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede medesime con i colori depositati presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8;

          2) alla stampa del manifesto con il nome dei candidati, con i relativi contrassegni e numero d'ordine e all'invio del manifesto ai sindaci dei comuni del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione.

      2. I nominativi dei candidati e i relativi contrassegni sono riportati nelle schede di votazione e sul manifesto secondo l'ordine di cui alla lettera b) del comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato nella scheda non possono essere inferiori a uno e superiori a quattro.
      3. Le schede sono di carta consistente, di identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite a cura del Ministero dell'interno, hanno le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A e B allegate al presente testo unico e riproducono le generalità dei candidati e i contrassegni

 

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secondo l'ordine di cui alla lettera a) del comma 1.
      4. Le schede devono pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.
      5. La scheda elettorale per l'elezione nel collegio della Valle d'Aosta deve recare doppie diciture in lingua italiana e in lingua francese».

      8. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 12. - 1. La designazione dei rappresentanti dei candidati presso gli uffici elettorali regionali e dei rappresentanti dei candidati presso l'ufficio elettorale circoscrizionale e le singole sezioni è effettuata dai delegati con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      2. I rappresentanti dei candidati presso i seggi e presso l'ufficio elettorale circoscrizionale devono essere iscritti nelle liste elettorali del collegio».

      9. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 13. - 1. All'elezione dei senatori partecipano gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
      2. Il presidente, gli scrutatori e il segretario del seggio, nonché i militari delle Forze armate e gli appartenenti a Corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono ammessi a votare, rispettivamente, nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni o nel comune in cui si trovano per causa di servizio.
      3. I rappresentanti dei candidati nelle elezioni del Senato della Repubblica votano nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, purché siano elettori del collegio.
      4. I rappresentanti dei candidati nei collegi per l'elezione della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la

 

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quale esercitano le loro funzioni, purché siano elettori del collegio senatoriale».

      10. L'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno e il cognome e nome del candidato prescelto. Sono vietati altri segni o indicazioni».

      11. Dopo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993, nell'ambito del titolo V, è inserito il seguente:

      «Art. 14-bis. - 1. L'ufficio elettorale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 6, procede con l'assistenza del cancelliere alle operazioni seguenti:

          a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;

          b) somma i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni, come risultano dai verbali.

      2. Il presidente dell'ufficio elettorale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto per ciascun collegio il candidato che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi.
      3. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 2, si procede a un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella in cui si è svolto il primo turno. Al secondo turno sono ammessi di diritto i due candidati che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti validi. In caso di decesso, impedimento permanente o rinuncia, subentra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi immediatamente successivo.
      4. La rinuncia di cui al comma 3 può effettuarsi entro il quarto giorno successivo a quello della prima votazione, con dichiarazione fatta nelle stesse forme previste per l'accettazione della candidatura.
      5. Al secondo turno è proclamato eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero dei voti validi. In caso di parità di

 

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voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età».

      12. L'articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 16. - 1. Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale circoscrizionale è redatto, in triplice esemplare, apposito verbale; uno degli esemplari è inviato subito alla segreteria del Senato, che ne rilascia ricevuta; il secondo è trasmesso alla cancelleria della Corte di appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale.
      2. Il terzo esemplare è depositato nella cancelleria del tribunale, dove ha sede l'ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facoltà di prenderne visione nei successivi quindici giorni».

      13. Gli articoli 17, 17-bis e 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono abrogati.
      14. L'articolo 19 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituito dal seguente:

      «Art. 19. - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore, il Presidente del Senato della Repubblica ne dà immediatamente comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno affinché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui agli articoli 9 e 14-bis.
      2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purché intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
      3. Le elezioni suppletive sono indette entro trenta giorni dalla data della vacanza dichiarata dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato della Repubblica.
      4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento del Senato della Repubblica.

 

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      5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni».